Passo carrabile negato: il Tar dà ragione al cittadino, Comune condannato alle spese
Accade a Putignano. Il Tar Puglia: Non esiste alcuna specifica disposizione, anche di natura regolamentare, che correli univocamente talune specifiche categorie catastali alla concessione di passo carrabile
Putignano Ba - A stabilirlo è una sentenza del Tar Bari del 4 ottobre scorso, con sentenza in favore di un cittadino putignanese al quale era stato negato il rinnovo del passo carrabile, preesistente da trent'anni.
Alla richiesta di rinnovo presentata dal proprietario dell’immobile (l'autorizzazione persisteva dal 1988), gli uffici comunali avevano risposto con un diniego per mancanza di taluni requisiti catastali, revocando di fatto la concessione.
In particolare il provvedimento eccepiva che il locale assegnatario, non era accatastato nella categoria 'C6' (box auto). Il cittadino però non si è perso d’animo e, guidato dagli avvocati Marco Grattagliano e Giacomo Sgobba di Conversano, ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari che, esaminati gli atti, alla fine gli ha dato ragione, dichiarando inammissibili le motivazioni addotte dagli uffici comunali, peraltro contumaci e che sono stati altresì condannati alle spese di giudizio per un ammontare di 1000 euro.
In sentenza: '… Considerato che a fronte del maturarsi di un affidamento di buona fede del ricorrente, in ragione del risalire al 1988 della concessione di passo carrabile in questione - il provvedimento di diniego impugnato non è stato supportato da adeguata e specifica istruttoria, né ha evidenziato le ragioni poste a base della determinazione negativa, tanto più necessarie in relazione alla pregressa fruizione quasi trentennale del passaggio in questione. Considerato, inoltre, che il provvedimento impugnato risulta altresì viziato per violazione delle norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) della Legge n. 241/1990 - oltre che per violazione di legge, non essendo dato rinvenire alcuna specifica disposizione, anche di natura regolamentare, che correli univocamente talune specifiche categorie catastali alla concessione di passo carrabile.'.
Un epilogo giudiziario che di certo farà scuola, per tutti coloro che si sono trovati un una situazione analoga a quella del nostro ricorrente. Da qualche mese infatti, gli uffici comunali di Putignano, hanno deciso di dare applicazione ad un regolamento comunale sui passi carrabili del 2004, fino ad oggi mai ottemperato.
Ad aprile scorso infatti, in virtù di tale regolamento, Il locale comando di polizia municipale aveva avviato una sorta di piccolo censimento di verifica e sussistenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni per i passi carrabili, inviando ai proprietari dei locali interessati, una lettera con cui erano invitati a presentare, entro dieci giorni dalla notifica dell'atto, la piantina catastale dell'immobile e l'autorizzazione originaria del vecchio cartello.
Tanto, soprattutto perché il rinnovo dell’autorizzazione avrebbe consentito agli interessati di apporre il nuovo cartello conforme alla normativa vigente. Non adeguando il cartello infatti, secondo tale regolamento, anche pagando regolarmente la relativa tassa annuale, il passo carrabile non è ritenuto valido e i vigili non possono intervenire e multare quando viene occupato da qualche autoveicolo in sosta.
Il provvedimento ha interessato circa 1300 i passi carrabili iscritti a ruolo nella città del carnevale che costano in media 35 euro l’anno (per circa tre metri di accesso). Stando al nuovo regolamento contenente questa stringente 'clausola catastale' però, è plausibile che siano parecchi quelli ai quali rinnovo sia stato negato. Questa pronuncia del Tar potrebbe invece ribaltare la situazione, consentendo ai proprietari degli immobili già assegnatari di un passo carrabile, di poterne effettivamente ottenere il rinnovo.