Putignano (Ba) – Dopo il “discusso” articolo di alcune settimane fa, è successo di nuovo ad un Vigile del Fuoco in procinto di prendere servizio presso la caserma, dalla parte del prolungamento di Viale Federico II, di essere “accerchiato” dai randagi, apparsi per nulla mansueti. E’ accaduto sabato sera intorno alle ore 20 e a seguito di tale episodio è stata effettuata rituale segnalazione al comando di Polizia Municipale.
Di fatto, da quando è iniziata la stagione estiva e i randagi sono “riapparsi”, le segnalazioni ufficiali riguardanti randagi insolitamente aggressivi, sono state parecchie e a queste si aggiungono quelle postate sulle pagine del nostro giornale a margine degli articoli sull’argomento. Ciò Significa e conferma che evidentemente, gli organi competenti non sono in grado di dare una pronta risposta al problema. Cosa che accresce una certa apprensione nei cittadini che non si sentono adeguatamente tutelati.
Inoltre questi randagi irrequieti, che peraltro non sono affatto di piccola taglia, di notte disturbano il sonno dei cittadini e costituiscono un pericolo reale per automobilisti e motociclisti.
A tal proposito riportiamo uno stralcio della sentenza n. 17528/2011 della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che i Comuni sono responsabili per i danni derivanti dai cani vaganti sul territorio. Ma sono i numerosissimi i casi giurisprudenziali che hanno visto i Comuni soccombenti a seguito di richiesta di risarcimento per danni diretti e indiretti subiti dai cani randagi (aggressioni o incidenti cagionati).
La decisione della Corte. La Corte di Cassazione ha specificato che la legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo (legge n. 281/1991) demanda alle Regioni l’adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del randagismo le quali: “provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni e le USL, con la collaborazione di enti ed associazioni protezionistiche, zoofile e animalistiche”. Alla stregua di tale dettato normativo risulta pacifico che i compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti spettano anche ai Comuni di concerto con enti pubblici e privati.
I Comuni devono adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danni alle persone nel territorio di competenza. La P.A. è dunque responsabile per i danni causalmente riconducibili alla violazione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono limiti esterni alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c.”