ATTI PERSECUTORI: CHE COSA SONO ?
Gli "atti persecutori", indicati gergalmente con
I protagonisti principali sono il "persecutore" o molestatore assillante (l'attore),
Quindi, non sono tanto le singole condotte ad essere considerate persecutorie, ma piuttosto è
IL "PERSECUTORE"
Lo "stalker" o "molestatore assillante" è colui che mette in atto quell'insieme di condotte che possono essere sintetizzate, a titolo d'esempio, nel seguire
Può essere un conoscente, un collega, un estraneo, oppure, nella maggior parte dei casi, un ex-partner. In genere gli stalker agiscono, in quest'ultimo contesto, per recuperare il rapporto precedente o vendicarsi per essere stati lasciati.
Lo stalking vede come vittime, nella maggior parte delle volte, le donne anche se non mancano casi inversi (il rapporto è di circa 3:1); uomini e donne che in oltre l'80% dei casi si conoscevano o perché ex partner (il 50% di tutti i casi) o perché amici, o colleghi di lavoro. L'età delle vittime varia dai 14-16 anni fino all'età adulta, mentre il fenomeno sembra diminuire dopo i 50 anni.
Questi risultati si riferiscono chiaramente ai casi denunciati e non danno contezza completa della realtà del fenomeno perché prendono in considerazione solo
CONSIGLI
Dal momento che non tutte le situazioni di stalking sono uguali, non è possibile generalizzare facilmente sulle modalità di difesa che devono essere adattate alle circostanze e alle diverse tipologie di persecutori.
Si possono tuttavia dare dei suggerimenti in linea generale:
tenete presente che prendere consapevolezza del problema è già un primo passo per risolverlo. A volte, invece si tende a sottovalutare il rischio e a non prendere le dovute precauzioni come per esempio, informarsi sull'argomento e adottare dei comportamenti tesi a scoraggiare, fin dall'inizio, comportamenti di molestia assillante;
ricordate che, in alcune circostanze, di fronte ad una relazione indesiderata, è necessario "dire no" in modo chiaro e fermo, evitando improvvisate interpretazioni psicologiche o tentativi di comprensione che potrebbero rinforzare i comportamenti persecutori dello stalker;
cercate di essere prudenti e quando uscite di casa evitate di seguire sempre gli stessi itinerari e di fermarvi in luoghi isolati e appartati;
in caso di molestie telefoniche, tentate di ottenere una seconda linea e utilizzate progressivamente solo quest'ultima. Registrate le chiamate (anche quelle mute). Ricordate che per far questo è necessario, al momento della telefonata, rispondere e mantenere
tenete un diario per riportare e poter ricordare gli eventi più importanti che potrebbero risultare utili in caso di denuncia;
raccogliete più dati possibili sui fastidi subiti, per esempio, conservate eventuali lettere o e-mail a contenuto offensivo o intimidatorio;
tenete sempre a portata di mano un cellulare per chiamare in caso di emergenza;
se vi sentite seguiti o in pericolo, chiedete aiuto, chiamate un numero di pronto intervento, come per esempio il "112" o rivolgetevi al più vicino Comando Carabinieri.
NORMATIVA
Il 18 giugno 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge dal titolo "Misure contro gli atti persecutori" che introduce nel Codice Penale una nuova figura di reato riferibile allo stalking.
In accordo con quanto prevede l'iter legislativo, il suddetto disegno di legge è stato convertito con decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", che istituisce il reato di stalking (atti persecutori) con l'inserimento dell'art. 612-bis nel Codice Penale.
Il 16 gennaio 2009 è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna, il Ministro della Difesa Ignazio
In attuazione al protocollo d'intesa tra il Ministro per le Pari Opportunità e il Ministro della Difesa, l'Arma ha istituito, presso il Reparto Analisi Criminologiche (RAC), del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RaCIS), una Sezione, denominata "Atti persecutori, con specifiche competenze scientifiche.
In particolare,